Art. 7.
(Consigli locali).

      1. Ai consigli locali sono attribuite le funzioni in materia di formazione e di tenuta degli albi nonché, in ossequio al principio di sussidiarietà, ogni altra funzione non espressamente attribuita ai Consigli nazionali, comprese la vigilanza sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti e la promozione dell'azione

 

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disciplinare; la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale obbligatori; il controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione agli albi; la rappresentanza degli iscritti a livello locale.
      2. Le deliberazioni dei consigli locali devono tenere conto degli indirizzi e dei princìpi adottati in materia dai Consigli nazionali.